INVALIDITA' CIVILE
L'assegno d'invalidità civile è una prestazione assistenziale, mentre l'assegno ordinario d'invalidità è un trattamento economico, non reversibile e riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi con un livello d'invalidità tale da ridurre di oltre 2/3 la capacità lavorativa.
La differenza sostanziale, pertanto, consiste nel fatto che rispetto alle prestazioni previdenziali erogate dall'INPS (assegno invalidità, pensione inabilità, trattamenti privilegiati) questi ultimi trattamenti presuppongono lo status di iscritto alla previdenza obbligatoria e/o la condizione di invalidità connessa al lavoro.
Nei trattamenti di invalidità civile, invece, si prescinde da queste caratteristiche e conta solo la condizione di cittadino invalido, in determinate condizioni economiche.
Possono beneficiare delle prestazioni delle prestazioni di invalidità civile:
- i cittadini italiani e dei paesi dell'Unione europea residenti in Italia;
- i cittadini extracomunitari che hanno diritto alla prestazione di invalidità anche senza la carta di soggiorno.